{"id":334,"date":"2010-12-26T10:59:00","date_gmt":"2010-12-26T09:59:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.saxrecordings.com\/?p=334"},"modified":"2010-12-26T10:59:00","modified_gmt":"2010-12-26T09:59:00","slug":"professione-musicista-creare-un-gruppo-musicale-parte-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/saxrecordings.studiosarneri.it\/?p=334","title":{"rendered":"PROFESSIONE MUSICISTA &#8211; Creare un gruppo musicale (parte 2)"},"content":{"rendered":"<p><strong>L\u2019Associazione culturale<\/strong><strong><\/p>\n<p><\/strong>Negli ultimi anni i gruppi tendono a costituirsi in Associazione culturale senza scopo di lucro, anteponendo lo scopo della ricerca sonora o antropologica alla musica suonata vera e propria.<br \/>\nLa Pubblica Amministrazione poi (Comuni, Biblioteche, Circoscrizioni, ecc.) ha una certa predisposizione a lavorare con questa forma amministrativa perch\u00e9 cos\u00ec risolve tutta una serie di problemi non solo fiscali e civilistici, ma anche amministrativi relativamente ad appalti per l\u2019esecuzione di concerti, stage e seminari, che vengono dati in affido pi\u00f9 facilmente a una struttura di questo tipo che a un privato o a un professionista, risolvendo cos\u00ec il problema del ricorso all\u2019appalto, con tutte le incombenze e i costi che ne conseguono.<br \/>\nNon tutto per\u00f2 \u00e8 rose e fiori: costituire un\u2019Associazione risolve moltissimi problemi, ma non tutti (vedi le problematiche relative all\u2019ENPALS).<\/p>\n<p>Gli Enti Associativi sono istituzioni che rientrano in quanto sancito dall\u2019Art 12 C.C. (Codice Civile), ossia sono espressione di una manifestazione della natura sociale dell\u2019uomo attraverso la quale vengono perseguiti scopi di carattere di utilit\u00e0 collettiva. Esse si dividono essenzialmente in:<br \/>\n&#8211; associazioni riconosciute (Art 20-36 del C.C.);<br \/>\n&#8211; associazioni non riconosciute (Art 36-38 del C.C.);<br \/>\n&#8211; comitati;<br \/>\n&#8211; fondazioni.<\/p>\n<p>L\u2019Associazione pu\u00f2 essere definita come un organismo che viene considerato dall\u2019ordinamento giuridico e amministrativo italiano come un soggetto di diritto, cio\u00e8 un ente fornito di capacit\u00e0 propria e distinto dalle persone fisiche che concorrono a formarlo.<br \/>\nGli elementi necessari per l\u2019esistenza di un\u2019Associazione sono:<br \/>\n&#8211; la pluralit\u00e0 di persone fisiche che la costituiscono;<br \/>\n&#8211; il patrimonio o fondo comune;<br \/>\n&#8211; lo scopo istituzionale teso a soddisfare bisogni di natura ideale e non economica.<\/p>\n<p>L\u2019Associazione prende vita da un atto di autonomia contrattuale che \u00e8 il contratto di associazione detto anche atto costitutivo: le parti possono essere due o pi\u00f9 e le loro prestazioni sono dirette al conseguimento di uno scopo comune. Il carattere a forte propensione sociale differenzia il contratto associativo dal contratto costitutivo di una societ\u00e0.<br \/>\nLo scopo dell\u2019Associazione \u00e8 ideale e di ordine non economico, in contrapposizione alle societ\u00e0 che perseguono lo scopo della divisione degli utili realizzati con l\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 economica (Art 2247 C.C.) e a differenza anche delle societ\u00e0 cooperative il cui scopo mutualistico (Art 2511 C.C.), per quanto diverso da quello lucrativo, resta pur sempre uno scopo che nasce da un presupposto di natura economica.<\/p>\n<p>Nella legislazione italiana sono previste due categorie di associazioni: quelle riconosciute e quelle non riconosciute.<br \/>\nLa richiesta del riconoscimento \u00e8 una facolt\u00e0 dell\u2019Associazione, non un obbligo. Col riconoscimento l\u2019Associazione acquista personalit\u00e0 giuridica perfetta e quindi piena autonomia rispetto agli associati: si parla allora di terziet\u00e0 rispetto ai propri soci.<br \/>\nLe Associazioni non riconosciute invece non acquisiscono la personalit\u00e0 giuridica e, di conseguenza, non hanno piena autonomia e godono di una limitata capacit\u00e0.<br \/>\nPer gli scopi che ci prefiggiamo (cio\u00e8 la creazione di un\u2019Associazione al fine di poter inquadrare fiscalmente l\u2019attivit\u00e0 del nostro gruppo musicale) non \u00e8 affatto necessario chiedere il riconoscimento, visto che l\u2019Associazione non riconosciuta in ogni caso assume uno status giuridico per molti aspetti parificato a quello delle Associazioni riconosciute. Anche l\u2019Associazione non riconosciuta \u00e8 in ogni caso un soggetto di diritto autonomo rispetto agli associati e dotato di un proprio patrimonio (fondo comune).<\/p>\n<p><strong>\u25ca <\/strong><strong>La costituzione di un\u2019Associazione<\/strong><\/p>\n<p>La costituzione di un\u2019Associazione culturale senza scopo di lucro consiste nella semplice unione della volont\u00e0 di un gruppo di soci fondatori i quali, identificandosi in un patto costitutivo, danno vita ad un\u2019attivit\u00e0 avente contenuto non economico e regolamentano la propria vita sociale e i propri rapporti mediante uno statuto che sancisce le regole interne della vita collettiva.<br \/>\nLa legislazione su questo argomento \u00e8 esigua, in quanto, dal punto di vista legale, l\u2019Associazione viene considerata come la manifestazione di un contratto liberamente stipulato tra le parti per loro volont\u00e0, cio\u00e8 una libera scelta autonomamente operata da ciascun socio nei confronti degli altri soci. Tanto che in presenza di mancanza di formalit\u00e0 nella fase costitutiva si determina la figura di una tacita Associazione, cio\u00e8 un ente esistente \u201cdi fatto\u201d.<\/p>\n<p>E\u2019 per\u00f2 consigliabile la stesura di un documento scritto perch\u00e9 venga assicurata una maggior certezza nella tutela giuridica sia nei confronti degli stessi associati sia nei confronti dei terzi che avranno rapporto con l\u2019Associazione. Oltre tutto occorre considerare che le banche e gli Enti Pubblici, nell\u2019intrattenere rapporti economici e contrattuali con le Associazioni, richiedono espressamente un documento scritto dal quale risulti la volont\u00e0 degli aderenti di costituirsi in Associazione e questo documento deve possedere un minimo di formalit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>\u25ca <\/strong><strong>\u2026 in pratica<\/strong><strong><\/p>\n<p><\/strong>Una volta ottenuto il Codice Fiscale presso l\u2019ufficio preposto (attenzione a non confondersi con la partita IVA!), si pu\u00f2 redigere una scrittura privata e registrarla presso una qualsiasi delle sedi delle Agenzie delle Entrate che tratterr\u00e0 una delle copie per l\u2019archivio, rendendo le altre ai richiedenti a registrazione avvenuta (circa 20\/30 giorni di media).<br \/>\nPer la registrazione occorre compilare un apposito modello di registrazione in cui si espongono i dati di colui che richiede la registrazione e i dati fiscali di tutti i soggetti coinvolti nell\u2019atto.<br \/>\nOltre a ci\u00f2, prima di provvedere alla registrazione, occorre \u201cliquidare\u201d l\u2019imposta di registro mediante la compilazione del modello F24 ed effettuando il relativo versamento dei diritti dovuti per la registrazione.<br \/>\nPer quanto riguarda i costi: una marca da bollo da 10.50 \u20ac ogni 100 righe, cio\u00e8 ogni foglio di protocollo, e la tassa di registrazione fissa di 130.00 \u20ac, oltre a 10.40 \u20ac per i diritti di segreteria.<\/p>\n<p>E\u2019 conveniente redigere Atto Costitutivo e Statuto contestualmente, in quanto ogni successiva modifica richiede la registrazione dello stesso alle Agenzie delle Entrate, con il conseguente nuovo pagamento dei diritti citati.<br \/>\nAl fine di evitare di dover registrare a ogni variazione il nome di coloro che rivestono incarichi sociali, sar\u00e0 bene prevedere una figura iniziale scelta tra i fondatori e sancire che il rinnovo delle cariche sar\u00e0 rimesso, di mandato in mandato, all\u2019Assemblea dei Soci, prevedendo anche la possibilit\u00e0 di decidere in quella sede l\u2019assommare, l\u2019incorporare e lo scorporare di ogni incarico sociale. In questo caso l\u2019unica variazione che sar\u00e0 comunicata all\u2019Agenzia delle Entrate, richiedendone la semplice annotazione sul Codice Fiscale, sar\u00e0 esclusivamente quella relativa al Presidente nella sua qualit\u00e0 di amministratore responsabile, operazione che richiede pochi minuti e che non comporta alcuna spesa, n\u00e9 alcuna formalit\u00e0 particolare se non la semplice compilazione del modulo.<\/p>\n<p>Dal punto di vista formale per\u00f2, anche dopo questa registrazione l\u2019Associazione rimane pur sempre \u201cnon riconosciuta\u201d, visto che per di pi\u00f9 la costituzione non \u00e8 avvenuta per atto pubblico, cio\u00e8 davanti al notaio.<br \/>\nDiciamo che la registrazione all\u2019Ufficio del Registro ha la funzione di dare certezza sulla data di presentazione, nel caso in cui fosse necessario risalire a questo dato, oltre a dare un certo requisito di formalit\u00e0 che spesso la Pubblica Amministrazione e gli Istituti bancari richiedono per l\u2019espletamento di pratiche per l\u2019instaurarsi di rapporto reciproci.<br \/>\nUna funzione analoga alla registrazione dell\u2019atto costitutivo pu\u00f2 essere tuttavia ottenuta in modo anche molto pi\u00f9 economico e informale redigendo il documento costitutivo dell\u2019Associazione, firmandolo, e spedendolo a se stessi mediante raccomandata \u201cin plico aperto\u201d, cio\u00e8 non chiudendo il documento stesso in una busta, ma facendo in modo che il timbro dell\u2019Ufficio Postale venga apposto direttamente sull\u2019atto.<\/p>\n<p>Per quanto questo sia un meccanismo di formalit\u00e0 ridotta ai minimi termini, tuttavia questo atto dar\u00e0 certezza sulla data minima di formazione del documento, n\u00e9 pi\u00f9 n\u00e9 meno come la registrazione presso l\u2019Agenzia delle Entrate, in quanto il timbro postale sulla raccomandata \u00e8 considerato validamente certificativo della data.<br \/>\nUna raccomandazione: \u00e8 ovvio che un\u2019Associazione culturale deve avere un fondamento di ordine, per l\u2019appunto, culturale e non deve essere utilizzata come \u201cpartita di giro\u201d per aggirare situazioni fiscalmente rilevanti. Un\u2019eventuale verifica da parte dell\u2019Ufficio potrebbe risultare molto dolorosa per chi ha agito in questo senso con leggerezza o, peggio, con precisa volont\u00e0 elusiva, in quanto l\u2019assenza di scritture contabili fiscalmente riconosciute fa scattare l\u2019\u201daccertamento induttivo\u201d, una sorta di vero e proprio \u201cprocesso sommario\u201d da cui \u00e8 quasi impossibile uscire indenni.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019Associazione culturale Negli ultimi anni i gruppi tendono a costituirsi in Associazione culturale senza scopo di lucro, anteponendo lo scopo della ricerca sonora o antropologica alla musica suonata vera e propria. 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