{"id":336,"date":"2010-12-26T11:01:00","date_gmt":"2010-12-26T10:01:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.saxrecordings.com\/?p=336"},"modified":"2010-12-26T11:01:00","modified_gmt":"2010-12-26T10:01:00","slug":"professione-musicista-creare-un-gruppo-musicale-parte-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/saxrecordings.studiosarneri.it\/?p=336","title":{"rendered":"PROFESSIONE MUSICISTA &#8211; Creare un gruppo musicale (parte 3)"},"content":{"rendered":"<p><strong>La vita fiscale dell\u2019Associazione senza scopo di lucro<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong><br \/>\nDal punto di vista fiscale le Associazioni culturali godono di un trattamento che sembrerebbe essere di notevole favore, ma che opportunamente analizzato, risulta rispondere ad una precisa logica civilistica e fiscale.<br \/>\nInnanzi tutto occorre chiarire che non \u00e8 vero che le Associazioni culturali compiono operazioni esenti da IVA nonch\u00e9 da imposte: ci\u00f2 \u00e8 vero, ma limitatamente e con esclusivo riferimento all\u2019\u201dattivit\u00e0 svolta nei confronti degli associati e dei partecipanti, in conformit\u00e0 alle finalit\u00e0 istituzionali\u201d (Art 111 Testo Unico Imposte sui Redditi).<br \/>\nIl disinteresse della Pubblica Amministrazione nei confronti delle Associazioni culturali dipende solo da fatto che \u00e8 \u201cpoco redditizio\u201d instaurare un vero e proprio rapporto fiscale con un soggetto che, nel caso di una vera e propria tenuta di contabilit\u00e0 da parte di questi soggetti, risulterebbe perennemente a credito di imposta, con un evidente svantaggio da parte dell\u2019Amministrazione. Questo ragionamento lo si pu\u00f2 quindi applicare anche a un complesso artistico che, costituitosi sotto forma di Associazione culturale, non distribuisce gli eventuali proventi dei concerti ai propri musicisti ma li reinveste in altre iniziative volte al conseguimento dell\u2019oggetto associativo: tipicamente la diffusione della propria musica o di quella di gruppi a esso affini.<\/p>\n<p>Pur con i limiti sopra esposti, le Associazioni godono, dunque, di una particolare situazione di favore. Infatti nelle Associazioni politiche, culturali, religiose e sportive non sono soggette a disciplina IVA le \u201ccessioni o prestazioni ai soci effettuate in conformit\u00e0 alle finalit\u00e0 istituzionali espressamente previste dallo statuto e volte alla realizzazione degli scopi sociali, anche se eseguite verso il pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari\u201d. Mentre sono soggette a IVA le operazioni estranee alle finalit\u00e0 istituzionali o le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non soci o soci \u201ctemporanei\u201d, o ancora soci con poteri limitati, salvo che questi soggetti esterni non siano altre Associazioni aventi finalit\u00e0 e scopi affini.<\/p>\n<p><strong>\u25ca <\/strong><strong>Attivit\u00e0 mista<\/strong><\/p>\n<p>Si potrebbe anche pensare di utilizzare l\u2019Associazione culturale non solo per produrre la propria musica, ma, per esempio, per intrattenere rapporti pi\u00f9 complessi con gli Enti Pubblici (scuole, Comuni, Biblioteche, ecc.). In questa situazione potrebbe anche capitare che il gruppo musicale, pi\u00f9 che l\u2019esecuzione di concerti veri e propri, possa trovarsi nella situazione da una parte di dover avere una contabilit\u00e0 vera e propria per la tenuta dei concerti, la vendita di dischi, ecc., mentre dall\u2019altra di agire quale Associazione culturale vera e propria ovvero con finalit\u00e0 istituzionali che affondano le radici nella cultura e nell\u2019approfondimento della conoscenza di determinati ambiti. E\u2019 questo, per esempio, il caso di gruppi blues, folk, jazz, di danze etniche nei quali il repertorio che viene portato in giro nella stagione dei concerti in realt\u00e0 nasce da un lungo e approfondito lavoro di ricerca, elaborazione e arrangiamento compiuto nei mesi precedenti spesso facendo riferimento a corsi e seminari organizzati d\u2019accordo con pubbliche istituzioni e scuole.<\/p>\n<p>Nel caso di Associazioni che svolgano un\u2019attivit\u00e0 di tipo misto e cio\u00e8 nel caso che una sezione della stessa si occupi della vita sociale, mentre un\u2019altra intrattenga rapporti commerciali (realizzazione di concerti, vendita di cd, ecc.), sar\u00e0 necessario tenere distinta la contabilit\u00e0 della sezione no-profit da quella profit, in quanto ci\u00f2 costituisce condizione essenziale per evitare quella commistione di conti che genera il meccanismo dell\u2019attrazione fiscale della prima verso la seconda.<br \/>\nIn parole povere: se non \u00e8 possibile scindere la materia non imponibile dalla materia imponibile per il fisco italiano tutto quanto risulter\u00e0 compreso in quest\u2019ultima categoria e, di conseguenza, il tutto sar\u00e0 assoggettato ad IVA e a tassazione.<br \/>\nQuindi gli enti non commerciali possono detrarre esclusivamente l\u2019IVA relativa all\u2019attivit\u00e0 commerciale con contabilit\u00e0 separata: non sar\u00e0 dunque detraibile l\u2019IVA relativa a spese sostenute per la parte non commerciale dell\u2019Associazione (per principio di inerzia e per reciprocit\u00e0).<\/p>\n<p>Le fatture ricevute come Associazione no-profit non debbono necessariamente essere numerate, protocollate e registrate, ma possono semplicemente essere conservate per eventuali verifiche.<br \/>\nAllo stato attuale delle cose, quella di costituirsi in Associazione sembrerebbe ancora essere una delle soluzioni pi\u00f9 semplici per poter avere una veste ufficiale senza doversi sobbarcare l\u2019onere di una vera e propria tenuta della contabilit\u00e0. Infatti nelle Associazioni culturali senza scopo di lucro gli adempimenti previsti sono minimi: un minimo di tenuta di scritture contabili su registri non vidimati giusto al fine di poter redigere il bilancio per sottoporlo all\u2019approvazione dell\u2019assemblea dei soci e conoscere con precisione e con trasparenza il patrimonio sociale.<br \/>\nNon solo, ma una volta che dovesse rendersi necessario emettere una fattura, l\u2019Associazione culturale pu\u00f2 farlo in qualsiasi momento \u201cconvertendo\u201d il codice fiscale in \u201cpartita IVA\u201d e, quindi, costituendosi automaticamente come soggetto fiscale a tutti gli effetti per quella parte di ricavi che dovesse esulare dall\u2019attivit\u00e0 associazionistica vera e propria. A questo proposito \u00e8 bene ricordare che vi \u00e8 stata, negli ultimi anni, una \u201cattenzione\u201d sempre maggiore dei verificatori nei confronti di moltissime situazioni che, dietro la facciata associativa, celano vere e proprie imprese commerciali (soprattutto corsi e scuole) con fatturati anche rilevanti.<\/p>\n<p>E\u2019 bene, dunque, assumere presso un professionista informazioni dettagliate sull\u2019operazione e sui necessari requisiti formali, per non trovarsi nella situazione di una verifica in cui si vedono disconosciuti i costi (perch\u00e9 sostenuti da un\u2019Associazione e mancanti del requisito formale della registrazione su registri validamente costituiti), ma addebitati i ricavi (perch\u00e9 imputati a un ente riconosciuto come commerciale), con tutto ci\u00f2 che ne consegue sul piano civilistico (partecipazione a una societ\u00e0 irregolare e conseguente responsabilit\u00e0 solidale e illimitata dei soci), fiscale (tasse e imposte non versate sia come \u201csociet\u00e0\u201d sia come \u201csoci\u201d) e contenzioso (impossibilit\u00e0 di produrre una documentazione fiscale riconosciuta o addirittura impossibilit\u00e0 a costituirsi come convenuto).<\/p>\n<p>Primo requisito essenziale \u00e8 che il socio non deve ricevere alcun compenso per la propria opera prestata volontariamente nell\u2019ambito delle finalit\u00e0 istituzionali dell\u2019Associazione.<br \/>\nDel resto, che il socio non abbia ricevuto compensi n\u00e9 rimborsi spese per la propria partecipazione all\u2019oggetto sociale risulta anche da un documento ufficiale e formale (cio\u00e8 con precisi requisiti di legge): la richiesta di esonero, che le Associazioni possono richiedere all\u2019ENPALS, a patto che:<br \/>\n&#8211; il gruppo si sia costituito in forma di Associazione culturale (sia pure con quel minimo di formalit\u00e0 che \u00e8 costituito dal possesso del codice fiscale);<br \/>\n&#8211; i proventi dei concerti non vengano a nessun titolo distribuiti, neppure come rimborso spese.<\/p>\n<p>Quello delle somme corrisposte da un\u2019Associazione senza fine di lucro ai soci che ricoprono cariche sociali a titolo di rimborso forfetario \u00e8 un quesito ancora da risolvere in modo definitivo. Occorre infatti in particolare capire se il rimborso abbia o meno una natura in un certo senso risarcitoria di una eventuale diminuzione patrimoniale subita quale conseguenza della prestazione effettuata nell\u2019interesse del datore di lavoro e non il carattere di compenso o ricompensa. Occorre dunque verificare se esiste un rapporto tra la prestazione e il rimborso, cio\u00e8 un corrispettivo per la prestazione. Quindi occorrer\u00e0 accertare, caso per caso, se le somme corrisposte dall\u2019Associazione quale rimborso spese forfetario per l\u2019opera occasionalmente prestata dal socio rivesta o meno carattere risarcitorio o di compenso.<\/p>\n<p>In ogni caso, onde evitare l\u2019insorgere di un contenzioso tributario e di tutto ci\u00f2 che ne deriva \u00e8 bene evitare il pi\u00f9 possibile che l\u2019Associazione rimborsi spese ai propri soci senza che questo rimborso sia suffragato da adeguate pezze giustificative. Ci\u00f2 consentir\u00e0 di evitare anche il contenzioso con l\u2019ENPALS.<\/p>\n<p><strong>Riepilogando i passi da fare, in concreto, sono:<\/strong><strong><\/p>\n<p><\/strong>&#8211; costituzione di un\u2019Associazione culturale mediante stesura e registrazione dell\u2019Atto costitutivo e dello Statuto;<br \/>\n&#8211; richiesta del codice fiscale della stessa;<br \/>\n&#8211; richiesta di agibilit\u00e0 all\u2019ENPALS fatta ogni anno solare da ciascun membro dell\u2019Associazione e tramite l\u2019adesione ad associazioni riconosciute dall\u2019ENPALS e obbligo di non dare alcun compenso ai propri associati, sotto nessuna forma (questo ai fini ENPALS).<\/p>\n<p>In particolare \u00e8 importante considerare con attenzione il problema della scelta del regime contabile relativo all\u2019applicazione dell\u2019IVA e la convenienza, o meno, di optare per una delle innumerevoli possibilit\u00e0 offerte dal sistema fiscale vigente in Italia: in sostanza si tratta di calcolare la convenienza, o meno, di optare per il regime \u201cnormale\u201d piuttosto che per quello che consente la \u201cforfetizzazione\u201d dell\u2019IVA in cambio di minori incombenze contabili.<br \/>\nTutto ci\u00f2 in relazione anche al tipo di attivit\u00e0 che si intende svolgere, al giro d\u2019affari presunto e al tipo di soggetto che svolger\u00e0 questa attivit\u00e0, nonch\u00e9 agli investimenti economici che si intendono fare per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 stessa.<\/p>\n<p><strong>Prospetto riassuntivo degli obblighi degli enti non commerciali<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong><br \/>\n&#8211; Ente non commerciale che non ha proventi di natura commerciale (Art 51 e Art 108 comma 1 del DPR 917\/86)<\/p>\n<ol>\n<li>nessun obbligo di scritture contabili (solo un flusso di cassa al fine di poter redigere il bilancio);<\/li>\n<li>nessun obbligo di dichiarazione dei redditi a meno che non abbia trattenuto delle ritenute di acconto, caso in cui presenter\u00e0 il modello Unico 760\/bis ai soli fini IRAP ed \u201cex 770\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&#8211; Ente non commerciale che ha esercitato solo occasionalmente attivit\u00e0 commerciali<\/p>\n<ol>\n<li>nessun obbligo di scritture contabili;<\/li>\n<li>obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (Modello Unico 760\/bis) solo in presenza di redditi.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&#8211; Ente non commerciale che ha conseguito proventi da attivit\u00e0 economiche inferiori a 25.883 \u20ac (Lire 50.000.000) e che ha esercitato l\u2019opzione prevista dall\u2019art. 9-bis della Legge 398\/91 poi modificata dalla Legge 544\/99<\/p>\n<ol>\n<li>nessun obbligo di scritture contabili;<\/li>\n<li>obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (Modello Unico 760\/bis) con il pagamento delle imposte sulla base del coefficiente di redditivit\u00e0 del 6%, calcolato sull\u2019ammontare dei proventi commerciali (contabilit\u00e0 separata).<\/li>\n<\/ol>\n<p>&#8211; Ente non commerciale che ha conseguito proventi da attivit\u00e0 economiche inferiori a 25.883 \u20ac (Lire 50.000.000) e che non ha esercitato l\u2019opzione prevista dall\u2019art. 9-bis della Legge 398\/91 poi modificata dalla Legge 544\/99<\/p>\n<ol>\n<li>possibilit\u00e0 di tenere la contabilit\u00e0 semplificata (Art 18 del DPR 600\/73) o la contabilit\u00e0 forfetaria (Art 109-bis del DPR 917\/86);<\/li>\n<li>presentazione della denuncia dei redditi (Modello Unico 760\/bis) in ogni caso;<\/li>\n<\/ol>\n<p>pagamento delle imposte solo se emerge dall\u2019Unico 760\/bis reddito imponibile.<\/p>\n<p><strong>\u25ca <\/strong><strong>L\u2019adesione a una cooperativa gi\u00e0 esistente<\/strong><strong><\/p>\n<p><\/strong>Se la costituzione di un\u2019Associazione culturale senza scopo di lucro presenta ben precisi limiti di cui il fondamentale \u00e8 l\u2019impossibilit\u00e0 di corrispondere a qualsiasi titolo denaro o beni ai propri partecipanti, cosa che ne rende consigliabile l\u2019utilizzo solo in situazioni marginali, vi sono altre alternative per risolvere senza grossi problemi la propria gestione fiscale.<br \/>\nUna di esse \u00e8 l\u2019aderire a una tra le innumerevoli Cooperative di artisti che sono presenti sul territorio nazionale. Spesso le stesse fanno capo ad Associazioni di grossa portata (Arci, Anspi, ecc.), ma in molti casi esse nascono dall\u2019iniziativa spontanea dei musicisti di ogni citt\u00e0 i quali condividono con i colleghi la preoccupazione di mantenere corretti rapporti con il sistema fiscale e amministrativo italiano e regolarizzare la propria posizione nei confronti degli Enti strettamente connessi con il mondo musicale (SIAE, ENPALS e INAIL) e poter cos\u00ec usufruire di tutti i vantaggi fiscali, ma anche promozionali di una simile situazione.<\/p>\n<p>Il pi\u00f9 delle volte queste Associazioni formalizzano la loro struttura in vere e proprie Cooperative a responsabilit\u00e0 limitata, le quali, oltre tutto, hanno il grosso vantaggio di poter mantenere rapporti \u201ca viso aperto\u201d con la Pubblica Amministrazione con tutti i vantaggi del caso: si pensi per esempio alle recenti leggi di finanziamento per iniziative nel settore turistico (quindi anche l\u2019intrattenimento \u2026).<br \/>\nOltre alle iniziative locali, stanno nascendo anche Cooperative nazionali con sedi dislocate in tutte le maggiori citt\u00e0 d\u2019Italia al fine di poter fornire un servizio completo, ma al tempo stesso assai capillare, ai propri soci sparsi sul territorio.<\/p>\n<p>L\u2019adesione a una Cooperativa esistente presenta innumerevoli aspetti positivi:<br \/>\n&#8211; riconoscimento ufficiale dello status di \u201cmusicista\u201d professionista;<br \/>\n&#8211; collocamento dei soci lavoratori presso gli Enti dello spettacolo;<br \/>\n&#8211; certificato di agibilit\u00e0 ENPALS in quanto si instaura un rapporto di collaborazione tra la cooperativa stessa e il proprio socio-lavoratore;<\/p>\n<p>I vantaggi di tutto ci\u00f2 sono immediatamente percepibili:<br \/>\n&#8211; il lavoratore matura un trattamento pensionistico erogato dall\u2019ENPALS in relazione alle giornate lavorative e ai compensi percepiti (10 giorni di lavoro danno diritto al riconoscimento dell\u2019intero mese lavorativo),<br \/>\n&#8211; il socio-lavoratore usufruisce degli \u201cammortizzatori sociali\u201d esistenti (l\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione, la malattia, la maternit\u00e0, gli assegni familiari, ecc.);<br \/>\n&#8211; l\u2019assicurazione INAIL per l\u2019infortunio;<br \/>\n&#8211; la certificazione del reddito (busta paga, modello 101, ecc.) che consente di avere con il fisco un rapporto assai pi\u00f9 sereno di coloro che sono titolari di partita IVA.<\/p>\n<p>Il meccanismo solitamente attuato \u00e8 piuttosto semplice: l\u2019artista procura, per conto della Cooperativa, il lavoro per se stesso utilizzando la posizione fiscale della stessa per l\u2019emissione della relativa fattura e i versamenti conseguenti ad essa. La Cooperativa invia questo socio presso il committente per l\u2019effettuazione della prestazione e provvede all\u2019emissione della fattura per i compensi percepiti, al versamento dei contributi e all\u2019emissione della busta paga del lavoratore.<br \/>\nIl prestatore d\u2019opera incassa i proventi della prestazione e rimette alla Cooperativa la differenza tra quanto incassato e quanto risultante dalla propria busta paga (tale differenza \u00e8 data dalla somma dell\u2019IVA e dei contributi previdenziali). Oltre a ci\u00f2, solitamente, queste Cooperative chiedono un quid annuale, fisso o in percentuale sul proprio fatturato, a titolo di rimborso delle spese organizzative, di gestione e di segreteria, nonch\u00e9 l\u2019iscrizione come socio.<br \/>\nL\u2019essere socio di una Cooperativa, infine, non comporta alcuna obbligazione particolare, tanto \u00e8 vero che anche una persona che lavora nel pubblico impiego pu\u00f2 tranquillamente iscriversi senza richiedere alcuna autorizzazione in quanto si tratta di una societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata per di pi\u00f9 non assoggettabile al fallimento.<\/p>\n<p><strong>\u25ca <\/strong><strong>La creazione di una propria piccola societ\u00e0 cooperativa<\/strong><\/p>\n<p>Potrebbe succedere che alcuni musicisti preferiscano fondare essi stessi una Cooperativa al fine di rendere pi\u00f9 stabile la loro organizzazione e pi\u00f9 trasparente verso la Pubblica Amministrazione e gestire in proprio le loro attivit\u00e0. In questo caso \u00e8 anche possibile usufruire di quanto previsto dall\u2019Art 21 della Legge 266\/1997, conosciuta anche come Legge Bersani, che ha dato vita a una nuova forma societaria, ovvero la cosiddetta \u201cPiccola Societ\u00e0 Cooperativa\u201d. Il numero di soci minimo per costituire questo tipo di cooperativa \u00e8 di 3. Le Piccole Societ\u00e0 Cooperative sono assoggettate alla normativa vigente per quanto riguarda la tenuta della contabilit\u00e0 e all\u2019assoggettamento della vigilanza ordinaria (revisione biennale del bilancio).<br \/>\nL\u2019istituto della Piccola Societ\u00e0 Cooperativa \u00e8 uno strumento giuridico sicuramente snello e funzionale, che potrebbe, in moltissimi casi, risolvere il problema della fiscalit\u00e0 di un gruppo musicale con una forma sociale piuttosto stabile e una vera e propria piccola organizzazione economica (molti concerti, una piccola ma costante produzione discografica, ecc.).<br \/>\nLa Legge Bersani nell\u2019Art 21 recita che la Piccola Societ\u00e0 Cooperativa \u00e8 una \u201cforma semplificata di societ\u00e0 cooperativa\u201d: essa \u00e8 perci\u00f2 una Cooperativa a pieno titolo, fatte salve alcune semplificazioni, soprattutto per quanto riguarda la forma sociale: non sono infatti previsti il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione.<br \/>\nSi tratta, in definitiva, di una forma semplificata di una vera e propria Cooperativa: ci\u00f2 risolve anche un annoso problema per molte Cooperative, cio\u00e8 quello di essere costrette a sobbarcarsi i costi assai onerosi di una struttura giuridicamente necessaria che in taluni casi superano lo stesso volume degli affari.<br \/>\nDunque una struttura molto pi\u00f9 semplificata che mutua la struttura dalla societ\u00e0 commerciale (obbligatoriet\u00e0 del Collegio Sindacale solo oltre un certo limite di Capitale Sociale), ma che conserva tutte le caratteristiche e i vantaggi della cooperativa.<\/p>\n<p><strong>\u25ca <\/strong><strong>I soci della piccola societ\u00e0 cooperativa<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong><br \/>\nAi sensi dell\u2019Art 21 comma 1 della Legge 266\/97 il socio pu\u00f2 essere esclusivamente una persona fisica.<br \/>\nI soci possono essere da un minimo di 3 a un massimo di 8: questo anche per differenziare la Piccola Cooperativa dalla Cooperativa comunemente intesa il cui limite massimo di soci \u00e8 potenzialmente illimitato; ci\u00f2 consente di poter creare una struttura agile ed efficiente fin dai suoi primi movimenti.<br \/>\nCome in ogni Cooperativa, ciascun socio risponde esclusivamente con il capitale versato, e quindi non vi \u00e8 alcun rischio patrimoniale con l\u2019adesione.<br \/>\nPer contro, il socio ha degli obblighi ben specifici nei confronti della sua stessa cooperativa:<\/p>\n<p>Obblighi principali:<br \/>\n&#8211; obbligo ai conferimenti stabiliti all\u2019atto della costituzione e nel corso della vita sociale a pena dell\u2019esclusione dalla vita sociale;<br \/>\n&#8211; obbligo a mantenere fede alle prestazioni accessorie se queste sono previste nell\u2019atto costitutivo;<br \/>\n&#8211; obbligo dell\u2019osservanza della legge e dello statuto sociale.<\/p>\n<p>Diritti principali:<br \/>\n&#8211; diritto di partecipazione ai risultati che la societ\u00e0 sar\u00e0 in grado di realizzare;<br \/>\n&#8211; diritti di voto indipendentemente dal capitale apportato;<br \/>\n&#8211; diritto di eleggibilit\u00e0 come amministratore unico, se previsto dallo statuto;<br \/>\n&#8211; diritto di ispezione ai sensi dell\u2019Art 2422 del C. C.ed ai sensi dell\u2019Art 1 della Legge 59\/92;<br \/>\n&#8211; diritto ai dividendi.<\/p>\n<p><strong>\u25ca <\/strong><strong>La costituzione di una piccola societ\u00e0 cooperativa<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong><br \/>\nDiamo solo alcuni cenni sulla costituzione di una Piccola Societ\u00e0 Cooperativa, perch\u00e9 sar\u00e0 infatti bene consultare un professionista prima di dare il via a iniziative di questa importanza, al fine di avere le idee molto chiare sulle possibili implicazioni di ciascuna scelta operata.<br \/>\nLa prima incombenza \u00e8 la costituzione: essa non pu\u00f2 avvenire \u201cdi fatto\u201d e neppure per \u201cscrittura privata autenticata\u201d, ma deve necessariamente avvenire per atto pubblico e, quindi, avanti un notaio (l\u2019atto pubblico inizia con le parole \u201cRepubblica Italiana \u2026\u201d).<br \/>\nL\u2019atto costitutivo deve contenere tutti quegli elementi giuridicamente \u201cnecessari\u201d per l\u2019omologazione da parte degli enti preposti (ex Cancelleria Civile del tribunale ora presso la Camera di Commercio), e cio\u00e8: dati anagrafici completi dei soci, denominazione sociale, sede, oggetto sociale, e cos\u00ec via. Il potere di amministrazione spetta all\u2019Assemblea dei soci, ed \u00e8 necessaria, tuttavia, l\u2019elezione di un Presidente quale rappresentante legale della stessa: dunque in fase costitutiva sar\u00e0 bene attribuire il potere di amministrazione direttamente all\u2019Assemblea, evitando cos\u00ec la costituzione di un organo, quale il Consiglio di Amministrazione, che spesso \u00e8 causa di pesanti costi amministrativi e notevoli appesantimenti burocratici nella gestione.<br \/>\nUn altro organo \u00e8 il Collegio Sindacale, ma esso non \u00e8 assoggettato alla disciplina delle normali cooperative, ma alla legislazione sulle societ\u00e0 di capitali: cio\u00e8 esso \u00e8 obbligatorio solo nel caso di capitale investito molto ingente o di fatturati vertiginosi.<\/p>\n<p><strong>\u25ca <\/strong><strong>La vita sociale della piccola cooperativa<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong><br \/>\nLa Cooperativa, anche se piccola, \u00e8 soggetta alla vigilanza esercitata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale tramite ispezioni ordinarie e straordinarie.<br \/>\nLe ispezioni ordinarie sono effettuate almeno una volta ogni 2 anni e hanno lo scopo principale di accertare l\u2019esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche, nonch\u00e9 la sussistenza nel tempo dei requisiti legali per potersi configurare come cooperativa.<br \/>\nQueste ispezioni sono effettuate dai Revisori Ufficiali dei Conti della cui opera si avvalgono le varie Leghe e Unioni di Cooperative presenti in tutte le citt\u00e0 e sono solitamente assai meno rigide di quanto si possa pensare dalla descrizione che se ne ricava dalla normativa vigente. Esse si concludono, per lo pi\u00f9, con un provvedimento di \u201cdiffida\u201d a regolarizzare eventuali posizioni non consone, con conseguente rinvio a una nuova ispezione; difficilmente si arriva alla censura se non in caso di gravi irregolarit\u00e0 per altro sanzionate anche dal normale regime amministrativo.<\/p>\n<p><strong>\u25ca <\/strong><strong>Il trattamento fiscale della piccola societ\u00e0 cooperativa<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong><br \/>\nIl trattamento fiscale della Piccola Societ\u00e0 Cooperativa \u00e8 equiparato a quello delle Cooperative disciplinate dalle leggi tributarie italiane. A esse, pertanto, si applicano le medesime agevolazioni fiscali e la stessa disciplina circa la rilevazione del risultato d\u2019esercizio e dell\u2019applicazione dell\u2019IRPEG e dell\u2019IRAP, e di tutte le altre imposte e tasse.<br \/>\nIn particolare, mi sto riferendo alla non tassabilit\u00e0 delle riserve indivisibili e della capitalizzazione degli utili (fino al 10%), e cos\u00ec via.<br \/>\nE\u2019 ovvio che in presenza della contabilit\u00e0 ordinaria non si pu\u00f2 prescindere, con la legislazione fiscale vigente, dall\u2019assistenza di un professionista per la verifica della corretta tenuta delle scritture contabili e delle formalit\u00e0 fiscali.<\/p>\n<p><strong>\u25ca <\/strong><strong>La costituzione di una societ\u00e0<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong><br \/>\nSe si vogliono fare le cose in grande esiste sempre la possibilit\u00e0 di costituire una Societ\u00e0 vera e propria. Essa pu\u00f2 essere:<br \/>\n&#8211; una societ\u00e0 di persone (Societ\u00e0 in nome collettivo);<br \/>\n&#8211; una societ\u00e0 mista persone-capitali (Societ\u00e0 in accomandita semplice);<br \/>\n&#8211; una societ\u00e0 di puro capitale (Societ\u00e0 a Responsabilit\u00e0 Limitata o Societ\u00e0 per Azioni).<br \/>\nPer questi tipi di societ\u00e0, cos\u00ec come per tutti i soggetti dotati di numero di partita IVA, \u00e8 obbligatoria una serie di adempimenti:<br \/>\n&#8211; possesso, appunto, della partita IVA;<br \/>\n&#8211; tenuta della contabilit\u00e0, ordinaria o semplificata che sia;<br \/>\n&#8211; iscrizione alla Camera di Commercio della propria provincia;<br \/>\n&#8211; iscrizione alla mutua dei soci (INPS o ENPALS che sia) e all\u2019assicurazione obbligatoria infortuni (INAIL);<br \/>\n&#8211; obbligo di presentazione della denuncia dei redditi per societ\u00e0 e soci anche in assenza di reddito.<\/p>\n<p>Per il resto si invita a far riferimento alle informazioni reperibili presso le Agenzie delle Entrate o, meglio, all\u2019opera di un professionista, in quanto, man mano che si sale nella scala della complessit\u00e0 delle forme societarie, \u00e8 anche evidente che variano i sistemi di tassazione, le incombenze previste a livello fiscale e amministrativo e, di conseguenza, i costi di gestione, che possono anche arrivare ad ammontare a diverse migliaia di euro l\u2019anno.<br \/>\nInoltre la scelta di un tipo di societ\u00e0 rispetto ad un altro \u00e8 fortemente condizionata dalla volont\u00e0 dei soci di mantenere una compagine molto costante o preferire piuttosto uno strumento pi\u00f9 versatile da questo punto di vista, e, infine, la quantit\u00e0 di energie economiche che si intendono investire in relazione a quello che sar\u00e0 poi il fatturato previsto e quindi all\u2019indice di ammortamento del capitale investito che si intende raggiungere.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La vita fiscale dell\u2019Associazione senza scopo di lucro Dal punto di vista fiscale le Associazioni culturali godono di un trattamento che sembrerebbe essere di notevole favore, ma che opportunamente analizzato, risulta rispondere ad una precisa logica civilistica e fiscale. Innanzi tutto occorre chiarire che non \u00e8 vero che le Associazioni culturali compiono operazioni esenti da &hellip; <\/p>\n<p><a class=\"more-link btn\" href=\"https:\/\/saxrecordings.studiosarneri.it\/?p=336\">Continue reading<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-336","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-attivita-musicale","nodate","item-wrap"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/saxrecordings.studiosarneri.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/336","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/saxrecordings.studiosarneri.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/saxrecordings.studiosarneri.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/saxrecordings.studiosarneri.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/saxrecordings.studiosarneri.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=336"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/saxrecordings.studiosarneri.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/336\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":338,"href":"https:\/\/saxrecordings.studiosarneri.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/336\/revisions\/338"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/saxrecordings.studiosarneri.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=336"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/saxrecordings.studiosarneri.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=336"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/saxrecordings.studiosarneri.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=336"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}