PROFESSIONE MUSICISTA – Creare un gruppo musicale (parte 2)

L’Associazione culturale

Negli ultimi anni i gruppi tendono a costituirsi in Associazione culturale senza scopo di lucro, anteponendo lo scopo della ricerca sonora o antropologica alla musica suonata vera e propria.
La Pubblica Amministrazione poi (Comuni, Biblioteche, Circoscrizioni, ecc.) ha una certa predisposizione a lavorare con questa forma amministrativa perché così risolve tutta una serie di problemi non solo fiscali e civilistici, ma anche amministrativi relativamente ad appalti per l’esecuzione di concerti, stage e seminari, che vengono dati in affido più facilmente a una struttura di questo tipo che a un privato o a un professionista, risolvendo così il problema del ricorso all’appalto, con tutte le incombenze e i costi che ne conseguono.
Non tutto però è rose e fiori: costituire un’Associazione risolve moltissimi problemi, ma non tutti (vedi le problematiche relative all’ENPALS).

Gli Enti Associativi sono istituzioni che rientrano in quanto sancito dall’Art 12 C.C. (Codice Civile), ossia sono espressione di una manifestazione della natura sociale dell’uomo attraverso la quale vengono perseguiti scopi di carattere di utilità collettiva. Esse si dividono essenzialmente in:
– associazioni riconosciute (Art 20-36 del C.C.);
– associazioni non riconosciute (Art 36-38 del C.C.);
– comitati;
– fondazioni.

L’Associazione può essere definita come un organismo che viene considerato dall’ordinamento giuridico e amministrativo italiano come un soggetto di diritto, cioè un ente fornito di capacità propria e distinto dalle persone fisiche che concorrono a formarlo.
Gli elementi necessari per l’esistenza di un’Associazione sono:
– la pluralità di persone fisiche che la costituiscono;
– il patrimonio o fondo comune;
– lo scopo istituzionale teso a soddisfare bisogni di natura ideale e non economica.

L’Associazione prende vita da un atto di autonomia contrattuale che è il contratto di associazione detto anche atto costitutivo: le parti possono essere due o più e le loro prestazioni sono dirette al conseguimento di uno scopo comune. Il carattere a forte propensione sociale differenzia il contratto associativo dal contratto costitutivo di una società.
Lo scopo dell’Associazione è ideale e di ordine non economico, in contrapposizione alle società che perseguono lo scopo della divisione degli utili realizzati con l’esercizio di un’attività economica (Art 2247 C.C.) e a differenza anche delle società cooperative il cui scopo mutualistico (Art 2511 C.C.), per quanto diverso da quello lucrativo, resta pur sempre uno scopo che nasce da un presupposto di natura economica.

Nella legislazione italiana sono previste due categorie di associazioni: quelle riconosciute e quelle non riconosciute.
La richiesta del riconoscimento è una facoltà dell’Associazione, non un obbligo. Col riconoscimento l’Associazione acquista personalità giuridica perfetta e quindi piena autonomia rispetto agli associati: si parla allora di terzietà rispetto ai propri soci.
Le Associazioni non riconosciute invece non acquisiscono la personalità giuridica e, di conseguenza, non hanno piena autonomia e godono di una limitata capacità.
Per gli scopi che ci prefiggiamo (cioè la creazione di un’Associazione al fine di poter inquadrare fiscalmente l’attività del nostro gruppo musicale) non è affatto necessario chiedere il riconoscimento, visto che l’Associazione non riconosciuta in ogni caso assume uno status giuridico per molti aspetti parificato a quello delle Associazioni riconosciute. Anche l’Associazione non riconosciuta è in ogni caso un soggetto di diritto autonomo rispetto agli associati e dotato di un proprio patrimonio (fondo comune).

La costituzione di un’Associazione

La costituzione di un’Associazione culturale senza scopo di lucro consiste nella semplice unione della volontà di un gruppo di soci fondatori i quali, identificandosi in un patto costitutivo, danno vita ad un’attività avente contenuto non economico e regolamentano la propria vita sociale e i propri rapporti mediante uno statuto che sancisce le regole interne della vita collettiva.
La legislazione su questo argomento è esigua, in quanto, dal punto di vista legale, l’Associazione viene considerata come la manifestazione di un contratto liberamente stipulato tra le parti per loro volontà, cioè una libera scelta autonomamente operata da ciascun socio nei confronti degli altri soci. Tanto che in presenza di mancanza di formalità nella fase costitutiva si determina la figura di una tacita Associazione, cioè un ente esistente “di fatto”.

E’ però consigliabile la stesura di un documento scritto perché venga assicurata una maggior certezza nella tutela giuridica sia nei confronti degli stessi associati sia nei confronti dei terzi che avranno rapporto con l’Associazione. Oltre tutto occorre considerare che le banche e gli Enti Pubblici, nell’intrattenere rapporti economici e contrattuali con le Associazioni, richiedono espressamente un documento scritto dal quale risulti la volontà degli aderenti di costituirsi in Associazione e questo documento deve possedere un minimo di formalità.

… in pratica

Una volta ottenuto il Codice Fiscale presso l’ufficio preposto (attenzione a non confondersi con la partita IVA!), si può redigere una scrittura privata e registrarla presso una qualsiasi delle sedi delle Agenzie delle Entrate che tratterrà una delle copie per l’archivio, rendendo le altre ai richiedenti a registrazione avvenuta (circa 20/30 giorni di media).
Per la registrazione occorre compilare un apposito modello di registrazione in cui si espongono i dati di colui che richiede la registrazione e i dati fiscali di tutti i soggetti coinvolti nell’atto.
Oltre a ciò, prima di provvedere alla registrazione, occorre “liquidare” l’imposta di registro mediante la compilazione del modello F24 ed effettuando il relativo versamento dei diritti dovuti per la registrazione.
Per quanto riguarda i costi: una marca da bollo da 10.50 € ogni 100 righe, cioè ogni foglio di protocollo, e la tassa di registrazione fissa di 130.00 €, oltre a 10.40 € per i diritti di segreteria.

E’ conveniente redigere Atto Costitutivo e Statuto contestualmente, in quanto ogni successiva modifica richiede la registrazione dello stesso alle Agenzie delle Entrate, con il conseguente nuovo pagamento dei diritti citati.
Al fine di evitare di dover registrare a ogni variazione il nome di coloro che rivestono incarichi sociali, sarà bene prevedere una figura iniziale scelta tra i fondatori e sancire che il rinnovo delle cariche sarà rimesso, di mandato in mandato, all’Assemblea dei Soci, prevedendo anche la possibilità di decidere in quella sede l’assommare, l’incorporare e lo scorporare di ogni incarico sociale. In questo caso l’unica variazione che sarà comunicata all’Agenzia delle Entrate, richiedendone la semplice annotazione sul Codice Fiscale, sarà esclusivamente quella relativa al Presidente nella sua qualità di amministratore responsabile, operazione che richiede pochi minuti e che non comporta alcuna spesa, né alcuna formalità particolare se non la semplice compilazione del modulo.

Dal punto di vista formale però, anche dopo questa registrazione l’Associazione rimane pur sempre “non riconosciuta”, visto che per di più la costituzione non è avvenuta per atto pubblico, cioè davanti al notaio.
Diciamo che la registrazione all’Ufficio del Registro ha la funzione di dare certezza sulla data di presentazione, nel caso in cui fosse necessario risalire a questo dato, oltre a dare un certo requisito di formalità che spesso la Pubblica Amministrazione e gli Istituti bancari richiedono per l’espletamento di pratiche per l’instaurarsi di rapporto reciproci.
Una funzione analoga alla registrazione dell’atto costitutivo può essere tuttavia ottenuta in modo anche molto più economico e informale redigendo il documento costitutivo dell’Associazione, firmandolo, e spedendolo a se stessi mediante raccomandata “in plico aperto”, cioè non chiudendo il documento stesso in una busta, ma facendo in modo che il timbro dell’Ufficio Postale venga apposto direttamente sull’atto.

Per quanto questo sia un meccanismo di formalità ridotta ai minimi termini, tuttavia questo atto darà certezza sulla data minima di formazione del documento, né più né meno come la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, in quanto il timbro postale sulla raccomandata è considerato validamente certificativo della data.
Una raccomandazione: è ovvio che un’Associazione culturale deve avere un fondamento di ordine, per l’appunto, culturale e non deve essere utilizzata come “partita di giro” per aggirare situazioni fiscalmente rilevanti. Un’eventuale verifica da parte dell’Ufficio potrebbe risultare molto dolorosa per chi ha agito in questo senso con leggerezza o, peggio, con precisa volontà elusiva, in quanto l’assenza di scritture contabili fiscalmente riconosciute fa scattare l’”accertamento induttivo”, una sorta di vero e proprio “processo sommario” da cui è quasi impossibile uscire indenni.

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